Superbonus 110%
I punti principali da sapere sul Superbonus 110%

L’Ecobonus 2020, o Superbonus, consiste in un incentivo, da parte dello Stato, sotto forma di detrazione fiscale nella misura del 110% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione energetica di edifici esistenti.

La misura riguarda specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici, la riduzione del rischio sismico e l’installazione di impianti fotovoltaici, accumuli e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
 

CHI PUO USUFRUIRE
 

·  Le persone fisiche proprietarie di abitazioni in condominio (prima e seconda casa) ed abitazioni indipendenti (prima e seconda casa). Le persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni per gli interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari;


·  Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche (lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).  

GLI INTERVENTI AMMESSI PER BENEFICIARE DELL’ECOBONUS 2020
 

·  Isolamento termico delle superfici opache dell’edificio (con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio/unità immobiliare) come isolamento a cappotto, facciata ventilata, contropareti, intercapedini e coperture;

·  Sostituzione impianti centralizzati (o autonomi nel caso di edificio unifamiliare) per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;
·  Gli interventi antisismici sugli edifici in tutte le zone del paese ad esclusione di della zona sismica 4;

·  Sono agevolati con la medesima percentuale altri interventi di efficientamento energetico (finestre comprensive d’infissi e schermature solari, a titolo di esempio) purché realizzati insieme ad almeno uno degli interventi di cui ai numeri 1 e 2, nonché l’installazione di impianti fotovoltaici, con sistemi di accumulo integrati, abbinati ad uno degli interventi ai numeri 1, 2 e 3, e colonnine elettriche di ricarica, abbinate ad uno degli interventi ai numeri 1 e 2.


 REQUISITI  
Gli interventi di efficientamento energetico devono rispettare i requisiti tecnici previsti dalla normativa in materia e comunque assicurare, da soli o insieme ad altri, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure se questo dovesse non essere possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da attestare mediante APE.

Per i soli interventi di isolamento termico, i materiali isolanti devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) previsti dal DM 11 ottobre 2017 (Cap. 2.4.2.9):
 

MASSIMALI DI SPESA
 

Isolamento termico
:

  • Edifici unifamiliari/villette a schiera: max. € 50.000 per edificio;
  • Condomini con n. unità compreso tra 2 e 8: max. € 40.000 per appartamento;
  • Condomini con n. di unità superiore a 8: max. € 30.000 per appartamento.

Sostituzione impianti
:
  • Edifici unifamiliari/villette a schiera: max € 30.000 per edificio;
  • Condomini con n. unità compreso tra 2 e 8: max € 20.000 per appartamento;
  • Condomini con n. di unità superiore a 8: max. € 15.000 per appartamento.

MODALITA’ DI FRUIZIONE
   

  • Fruire direttamente della detrazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta, da suddividere in cinque rate annuali di pari importo;
  • Cedere, in caso di non sufficiente capacità fiscale, il credito maturato ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari (cessione del credito);
  • Richiedere al fornitore dei servizi uno sconto sul corrispettivo dovuto (sconto in fattura), fino ad un importo pari al beneficio concesso, che il fornitore recupererà sotto forma di credito d’imposta e potrà cedere successivamente ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari (cessione del credito).

TEMPISTICHE
 
Spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.