L’Ecobonus 2020, o Superbonus,
consiste in un incentivo, da parte dello Stato, sotto forma di detrazione
fiscale nella misura del 110% delle spese sostenute
per interventi di ristrutturazione energetica di edifici esistenti.
La misura riguarda specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza
energetica degli edifici, la riduzione del rischio sismico e
l’installazione di impianti fotovoltaici, accumuli e
colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
CHI PUO USUFRUIRE
· Le persone fisiche
proprietarie di abitazioni in condominio (prima e seconda casa) ed abitazioni
indipendenti (prima e seconda casa). Le persone fisiche possono beneficiare
delle detrazioni per gli interventi realizzati su un massimo di due
unità immobiliari;
· Organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche (lavori destinati ai
soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).
GLI INTERVENTI AMMESSI PER BENEFICIARE DELL’ECOBONUS 2020
· Isolamento termico delle superfici
opache dell’edificio (con incidenza superiore al 25% della superficie
disperdente lorda dell'edificio/unità immobiliare) come isolamento a cappotto,
facciata ventilata, contropareti, intercapedini e coperture;
· Sostituzione impianti centralizzati (o
autonomi nel caso di edificio unifamiliare) per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;
· Gli interventi antisismici sugli
edifici in tutte le zone del paese ad esclusione di della zona sismica 4;
· Sono agevolati con la medesima percentuale
altri interventi di efficientamento energetico (finestre
comprensive d’infissi e schermature solari, a titolo di esempio) purché
realizzati insieme ad almeno uno degli interventi di cui ai numeri 1 e 2,
nonché l’installazione di impianti fotovoltaici, con sistemi di accumulo
integrati, abbinati ad uno degli interventi ai numeri 1, 2 e 3, e colonnine
elettriche di ricarica, abbinate ad uno degli interventi ai numeri 1 e 2.
REQUISITI
Gli interventi di efficientamento energetico devono
rispettare i requisiti tecnici previsti dalla normativa in materia e comunque
assicurare, da soli o insieme ad altri, il miglioramento di almeno due
classi energetiche dell’edificio, oppure se questo dovesse non essere
possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da attestare
mediante APE.
Per i soli interventi di isolamento termico, i materiali isolanti
devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) previsti dal DM 11
ottobre 2017 (Cap. 2.4.2.9):
MASSIMALI DI SPESA
Isolamento termico:
- Edifici unifamiliari/villette a schiera: max. € 50.000 per edificio;
- Condomini con n. unità compreso tra 2 e 8: max. € 40.000 per appartamento;
- Condomini con n. di unità superiore a 8: max. € 30.000 per appartamento.
Sostituzione impianti:
- Edifici unifamiliari/villette a schiera: max € 30.000 per edificio;
- Condomini con n. unità compreso tra 2 e 8: max € 20.000 per appartamento;
- Condomini con n. di unità superiore a 8: max. € 15.000 per appartamento.
MODALITA’ DI FRUIZIONE
- Fruire direttamente della detrazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta, da suddividere in cinque rate annuali di pari importo;
- Cedere, in caso di non sufficiente capacità fiscale, il credito maturato ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari (cessione del credito);
- Richiedere al fornitore dei servizi uno sconto sul corrispettivo dovuto (sconto in fattura), fino ad un importo pari al beneficio concesso, che il fornitore recupererà sotto forma di credito d’imposta e potrà cedere successivamente ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari (cessione del credito).
TEMPISTICHE
Spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.